Ora anche in condominio sarà più semplice convivere con un animale domestico. Martedì 18 giugno 2013 è infatti entrata in vigore la Legge n.220/2012, il cui articolo 16 cita: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

La norma si applica a tutti gli animali domestici, non solamente i cani e i gatti. Sarà dunque possibile detenere in condominio anche conigli, galline, vitelli e persino maiali. Tuttavia tecnicamente parlando, gli animali esotici come il criceto, gli uccelli e i pesci  non rientrano nella definizione di "animali domestici". ANMVI, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, si è battuta fino all'ultimo perché la dicitura "animali domestici" venisse sostituita con "animali da compagnia", termine più aderente al concetto odierno di amico a quattro zampe detenibile in condominio. «Il legislatore» sostiene l'associazione «ha perso l’occasione per adottare una definizione scientificamente esatta e giuridicamente sostenibile. Utilizzando l’impropria definizione di "animali domestici", il condominio dice sì al maiale (che è domestico) in salotto e no al criceto (che non lo è)». Un notevole passo avanti quindi per i cani e i gatti e una prospettiva ancora fumosa e incerta per i cosiddetti animali esotici.

La norma prevede anche la possibilità che gli animali domestici utilizzino gli spazi comuni, purché naturalmente questi non arrechino danni ai beni mobili ed immobili. Il cane e il gatto di casa potranno quindi liberamente transitare negli spazi comuni, a patto che siano bene educati e rispettino i limiti della convivenza civile con le altre persone.